Sez. 3, Sentenza n. 3388 del 07/05/1988 (Rv. 458760 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - LEGITTIMAZIONE ALLA IMPUGNAZIONE - CONDUTTORE E LOCATORE - SPETTANZA AD ENTRAMBI.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - LEGITTIMAZIONE ALLA IMPUGNAZIONE - CONDUTTORE E LOCATORE - SPETTANZA AD ENTRAMBI.*
In tema di locazioni non abitative, con riguardo alla pronuncia sulla domanda di liquidazione dell'indennità per la perdita dello avviamento commerciale ai sensi dell'art. 69 della legge n. 392 del 1978 (nella specie: pronuncia di cessazione della materia del contendere), la legittimazione ad impugnare spetta non solo al conduttore, titolare del diritto all'indennità, ma anche al locatore, stante il suo interesse alla Determinazione della indennità, il cui pagamento costituisce condizione per la esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato. (V 2917/85, mass n 440668).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)