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Sez. 1, Ordinanza n. 2760 del 25/02/2002 (Rv. 552542 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Liquidazione - Giudice competente - Tribunale del fallimento pendente - Nomina del curatore ad opera di altro tribunale - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552542-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

Giudice competente alla liquidazione del compenso al curatore, ai sensi dell'art. 39 della legge fall., è il tribunale presso cui pende il fallimento, non rilevando la circostanza che il curatore sia stato nominato da altro tribunale, posto che la procedura fallimentare è unica. (Nella specie il curatore, nominato dal Tribunale di Foggia, aveva presentato istanza di liquidazione del compenso al Tribunale di Napoli, presso cui pendeva il fallimento, essendo la procedura aperta a Foggia traslata a Napoli a seguito di pronuncia sulla competenza della Corte di cassazione, con le attività acquisite e gli atti processuali compiuti; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto il Tribunale di Napoli competente alla liquidazione del compenso).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)