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Sez. 1, Sentenza n. 8384 del 24/08/1998 (Rv. 518310 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Liquidazione - Giudice competente - Dichiarazione di incompetenza del tribunale adito da parte della S.C. - Liquidazione del compenso al curatore da parte del tribunale dichiarato incompetente - In epoca successiva alla dichiarazione di incompetenza - Natura di provvedimento abnorme del decreto di liquidazione - Sussistenza - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518310-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

Il tribunale adito per la dichiarazione di fallimento, ma poi dichiarato incompetente dalla Corte di cassazione, è privo di qualsiasi ulteriore potestà tanto in ordine al procedimento, quanto alle pronunce ad esso accessorie o correlate, attesa la struttura essenzialmente unitaria della procedura fallimentare, con la conseguenza che il decreto con il quale il tribunale dichiarato incompetente provveda, successivamente a tale dichiarazione, alla liquidazione del compenso al curatore originariamente nominato (ed ormai sostituito da quello legittimamente nominato dal tribunale dichiarato competente) integra gli estremi del provvedimento abnorme, avverso il quale non è ammissibile il ricorso per Cassazione, attesa la insuscettibilità dell'atto di passare in cosa giudicata, e la possibilità di una sua rimozione, in ogni tempo, in via di azione o di eccezione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)