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Sez. 3, Sentenza n. 14810 del 03/08/2004 (Rv. 576141 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE | Domanda di risoluzione di contratto agrario - Improponibilità della stessa per mancato adempimento delle formalità imposte dall'art. 5 della legge n. 2003 del 1982 - Accertamento preliminare sulla sussistenza di un contratto agrario tra le parti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576141-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE

La statuizione di improponibilità della domanda di risoluzione del contratto agrario per inosservanza del precetto di cui all'art. 5, comma terzo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (secondo il quale prima di ricorrere all'autorità giudiziaria il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste) implica solo una verifica, allo stato degli atti, dell'avvenuta contestazione dell'inadempimento, e pertanto la relativa statuizione non può comportare alcun giudicato implicito in ordine alla esistenza o meno, al momento della domanda, di un contratto agrario.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)