Sez. L, Sentenza n. 7777 del 21/10/1987 (Rv. 455614 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE - CONDIZIONI - TASSATIVITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE - CONDIZIONI - TASSATIVITÀ.*
La disposizione dell'art. 80, terzo comma, del R. d. 28 agosto 1924 n. 1422, concernente l'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall' i.N.P.S., configura una previsione normativa derogatoria alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ. sulla ripetizione dell'indebito e, pertanto, non può trovare applicazione oltre l'ipotesi da essa considerata (art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale), restando altresì esclusa l'invocabilità in tema di assenza erogazione di prestazioni pensionistiche, dei criteri seguiti dalla giurisprudenza amministrativa in materia di somme indebitamente corrisposte ai pubblici impiegati. (V 653/86, mass n 444222).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Preleggi art. 14, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)