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Sez. U, Sentenza n. 653 del 03/02/1986 (Rv. 444222 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - MANCANZA AB ORIGINE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO A SEGUITO DI NUOVA DISCIPLINA - RATEI DI PENSIONE EROGATI - RIPETIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444222-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - MANCANZA AB ORIGINE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO A SEGUITO DI NUOVA DISCIPLINA - RATEI DI PENSIONE EROGATI - RIPETIBILITÀ.*

Il principio dell'irripetibilità dei ratei di pensione erogati dall'INPS erroneamente - principio sancito dall'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 - costituisce un'eccezione alla ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 cod. civ. e quindi non può ricevere applicazione oltre i casi da essa espressamente previsti e costituiti dalla rettifica di errore nel calcolo o nella liquidazione della prestazione previdenziale, mentre restano esclusi i casi in cui manchi ab origine, per ragioni di diritto o di fatto, il rapporto assicurativo (retroagendo quindi a quel momento il provvedimento che annulla l'atto di assegnazione della pensione in quanto illegittimo per inesistenza dei presupposti di fatto o di diritto prescritti dalla legge) ovvero in cui tale rapporto venga meno (ex nunc) a seguito di sopravvenuta nuova disciplina normativa. Pertanto nel caso di un lavoratore, già titolare di pensione di vecchiaia corrispostagli da un fondo speciale di previdenza, cui l'INPS abbia erroneamente erogato una seconda pensione di vecchiaia, invece di accreditarla al fondo al fine della corresponsione di un'unica pensione integrata, sono ripetibili dall'INPS le maggiori somme così erroneamente erogate non essendosi in presenza di un errore di calcolo nella fase di liquidazione della pensione, bensì nella stessa spettanza della pensione. (V 1140/85, mass n 439271; (V 841/85, mass n 439025; (V 451/85, mass n 438656).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)