Sez. U, Sentenza n. 2784 del 09/06/1989 (Rv. 463039 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ E PROBITÀ - USO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI OD OFFENSIVE - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - SINDACATO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ E PROBITÀ - USO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI OD OFFENSIVE - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - SINDACATO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
La violazione da parte di avvocato o procuratore del dovere di lealtà e probità, ovvero del divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive, a norma degli artt. 88 ed 89 cod. proc. civ., può dar luogo, oltre ai provvedimenti adottabili nel processo in cui tali fatti vengono commessi, anche l'irrogazione di sanzione disciplinare, ai sensi dell'art. 38 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ove il relativo comportamento non sia conforme alla dignità ed al decoro della professione (alla stregua di valutazioni di merito, in ordine alle quali il Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, su ricorso contro pronuncia del consiglio nazionale forense, è circoscritto ad eventuali vizi della motivazione). (V 5245/84, mass n 436972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)