Sez. 2, Sentenza n. 4325 del 11/05/1987 (Rv. 453072 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO IN DOMANDA DI RISOLUZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DI SPECIALE PROCURA AD LITEM - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO IN DOMANDA DI RISOLUZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DI SPECIALE PROCURA AD LITEM - ESCLUSIONE.*
L'art. 1453 cod. civ. secondo comma secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive quando uno dei contraenti non adempie alle proprie obbligazioni l'altro può chiedere la risoluzione del contratto anche dopo aver promosso il giudizio per domandare l'adempimento stabilisce un principio di ordine processuale che deroga alle Disposizioni (art. 183, 184 cod. proc. civ.) che consentono nel corso del processo l'emendatio ma non la mutatio libelli. L'anzidetto mutamento della domanda di adempimento in domanda di risoluzione costituendo Esercizio di una facoltà riconosciuta alla parte della legge (art. 1453 cod. civ.) non richiede l'accettazione del contraddittorio della controparte, né postula per altro verso che la relativa dichiarazione sia sottoscritta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale, vertendosi in tema non di un atto di disposizione del diritto in contesa, ma di un'attività processuale che di tale diritto costituisce soltanto una modalità di Esercizio e che rientra pertanto nei poteri del procurator ad litem essendo questi abilitato a proporre, in aggiunta o in sostituzione di quelle proposte con l'atto di citazione, tutte le domande che siano ricollegabili con l'originario oggetto, salva la sua responsabilità per l'eventuale inosservanza delle istruzioni del mandante. (V 1979/63, mass n 263054).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)