Sez. U, Sentenza n. 962 del 18/02/1989 (Rv. 461948 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - RICHIESTA DI RISOLUZIONE IN APPELLO - DEDUZIONE DI NUOVA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - RICHIESTA DI RISOLUZIONE IN APPELLO - DEDUZIONE DI NUOVA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 1453 secondo comma cod. civ., il quale consente alla parte adempiente di chiedere la risoluzione del contratto anche quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l'adempimento della controparte, introduce una deroga al divieto della "mutatio libelli" nel corso del processo, e, quindi, anche al divieto di domanda nuova in appello, limitatamente al "petitum", non anche alla "causa petendi". Detta risoluzione, pertanto, al pari del risarcimento dei danni conseguenziali, non può essere richiesta per la prima volta nel giudizio di gravame, sulla base di un distinto fatto costitutivo, cioè di un inadempimento diverso da quello posto a base della pretesa originaria. (V 7014/87, mass n 455189; (V 4325/87, mass n 453072; (V 791/87, mass n 450474; (V 4445/82, mass n 422440).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)