Sez. 1, Sentenza n. 24972 del 06/11/2013 (Rv. 628963 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Rimedio impugnatorio - Configurabilità - Natura di appello - Esclusione - Indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti - Unitamente all'atto di opposizione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Decadenza - Possibilità di concessione dei termini ex art. 183 cod. proc. civ. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è pertanto regolamentato integralmente dall'art. 99 legge fall., il quale prevede, al secondo comma, n. 4, che l'opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo. Ne consegue che la mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell'opponente comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)