Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19145 del 06/11/2012 (Rv. 624114 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Inapplicabilità delle norme dettate per l'appello - Mancata comparizione della parte opponente già costituita - Conseguenze - Procedibilità dell'opposizione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
L'opposizione allo stato passivo è regolata dall'art. 99 della legge fall., anche in relazione alle domande tardive non accolte, per il rinvio operato dall'art. 101 della legge fall. Pertanto, stante l'inapplicabilità delle norme dettate per l'appello al giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata comparizione della parte opponente, la quale si sia costituita nei termini, in udienza successiva alla prima, peraltro fissata dal tribunale per l'ammissione dei mezzi di prova, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)