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Sez. 3, Sentenza n. 1492 del 18/05/1971 (Rv. 351825 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA IN APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351825-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA IN APPELLO - LIMITI.*

L'incidenza della svalutazione monetaria nella Determinazione della misura del risarcimento e rilevabile anche d'ufficio in ogni grado del giudizio e puo quindi essere fatta valere dalla parte in appello, salvo che non siano intervenute preclusioni. (V 3102'69, mass n 343039).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)