Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 13/09/1969 (Rv. 343039 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI.*
La questione della incidenza della svalutazione della moneta nella Determinazione della misura del risarcimento del danno deve essere rilevata dal giudice di merito anche d'ufficio ed alla sola condizione che essa non ecceda dall'oggetto e dai limiti del giudizio di appello, secondo i termini della 'devolutiò, come quando al giudice di secondo grado non sia stata devoluta la liquidazione del danno, ovvero in proposito il danneggiato abbia chiesto la conferma di quella operata in primo grado, senza tener conto della svalutazione anche in appello. (V 4065-68 massima 337701 3952-68 massima 337495 1098-68 massima n 332560 905-62*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)