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Sez. L, Sentenza n. 12962 del 21/05/2008 (Rv. 603230 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Rapporti di lavoro a tempo pieno - Diritto del lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio - Fondamento - Violazione - Conseguenze - Danno alla vita di relazione - Risarcibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603230-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Anche nei rapporti a tempo pieno, il tempo libero ha una sua specifica importanza, stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento da parte del lavoratore di attività extralavorative, o anche relative ad un secondo lavoro ove non sia prevista esclusiva; ne consegue che l'obbligo datoriale di affissione in luoghi accessibili dei turni di servizio di cui all'art. 10 della legge n. 138 del 1958 deve essere inteso come volto a consentire al lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri impegni lavorativi, al fine di una programmazione del proprio tempo di vita. (Nella specie, i dipendenti a tempo pieno di una società di pubblici servizi avevano lamentato di essere messi a conoscenza dei turni di servizio senza adeguato anticipo rispetto al giorno di svolgimento della prestazione lavorativa, chiedendo il risarcimento del danno alla vita di relazione; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda per l'assenza di una norma che imponesse l'obbligo datoriale di comunicazione anticipata dei turni, diversamente da quanto espressamente previsto nell'ambito del rapporto di lavoro part-time).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Contr. Coll. 23/07/1986, Regio Decr. 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)