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Sez. L, Sentenza n. 11736 del 06/06/2005 (Rv. 581578 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali - Riposo compensativo - Coincidenza con giornata festiva - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2005-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581578-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

I dipendenti delle Ferrovie dello Stato il cui orario di lavoro è distribuito su cinque giorni settimanali con due giorni di riposo compensativo, nel caso di mancato godimento di una giornata per la coincidenza con quella festiva - nella specie retribuita come lavoro straordinario festivo - non hanno diritto al risarcimento del danno, atteso che la mancata fruizione non concreta violazione della normativa legale e contrattuale e non determina per il lavoratore alcun pregiudizio di carattere retributivo, risarcitorio o indennitario sotto il profilo di un possibile danno da usura psicofisica, ricevendo l'usura determinata dal protrarsi delle ore lavorative un adeguato ristoro mediante la retribuzione come ore di lavoro straordinario. (Nella specie, in cui non era contestato il godimento di una giornata di riposo settimanale, nè il superamento delle otto ore lavorative giornaliere, la S.C. ha rigettato nel merito la domanda di risarcimento.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, DPR 09/11/1971 num. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)