Sez. L, Sentenza n. 148 del 12/01/1982 (Rv. 417834 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
Il divieto di proporre in appello domande (ed eccezioni) nuove, stabilito nel rito del lavoro dal secondo comma dell'art. 437 (nuovo testo) cod. proc. civ., ha carattere assoluto ed inderogabile - come quello posto dal primo comma dell'art. 345 dello stesso codice - e la violazione di esso è rilevabile di ufficio anche in Sede di legittimità, con conseguente Cassazione senza rinvio, a norma dell'ultimo comma dell'art. 382 cod. proc. civ., della sentenza di appello che ha pronunciato sulla nuova domanda, omettendo di dichiararne l'inammissibilità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)