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Sez. 1, Sentenza n. 3728 del 18/06/1982 (Rv. 421689 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ - DEROGHE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421689-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ - DEROGHE - INSUSSISTENZA.*

Al fine dell'ammissibilità di domande nuove in appello, non rileva affatto il momento in cui l'appellante sia venuto a conoscenza della situazione giustificativa della nuova domanda, in quanto il divieto al riguardo dell'art. 345, primo comma, cod. proc. civ. è tassativo e non consente deroghe. (V 148/82, mass n 417834).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)