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Sez. U, Sentenza n. 12016 del 11/11/1991 (Rv. 474578 - 01)

Avvocato e procuratore - Albo - Speciale | Efibanca (Ente Finanziario Interbancario) - Dipendenti - Esercizio della professione di avvocato e procuratore - Incompatibilità con la qualità di impiegato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474578-01

Avvocato e procuratore - Albo - Speciale

L'Efibanca (Ente Finanziario Interbancario), in quanto soggetto privato costituito in forma di società per azioni, non rientra fra gli enti pubblici per i cui dipendenti l'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell' incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato, non valendo ad escludere la natura privata del detto ente la costituzione da parte di istituti di credito di diritto pubblico, per il perseguimento di finalità d'interesse comune, e l'assoggettamento di esso a controlli pubblicistici.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)