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Sez. U, Sentenza n. 15147 del 28/11/2001 (Rv. 550721 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Istituto naz. prev. giornalisti italiani - Dipendenti - Iscrizione all'albo speciale - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550721-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) non rientra tra gli enti pubblici per i cui dipendenti l'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 prevede una deroga al principio della incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con la qualità di dipendente in quanto l'INPGI è stato trasformato, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in persona giuridica privata; solo per gli avvocati già in servizio a quella data è previsto, dall'art. 5 n. 2 della legge n. 509 del 1994, il mantenimento dell'iscrizione nell'albo speciale, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata ai sensi dell'art. 3 Cost., per essere la disparità di trattamento tra vecchi avvocati e nuovi assunti giustificata dalla diversità della situazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1994 num. 509 art. 5 n. 2, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3 com. 4 lett. B, Legge 23/11/1939 num. 1949 art. 1 n. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)