Sez. 2, Sentenza n. 1306 del 19/10/1984 Ud. (dep. 08/02/1985) Rv. 167792 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OMESSO ESAME DI QUESTIONI DIFENSIVE - VALUTAZIONE SINTETICA DELLE PROVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OMESSO ESAME DI QUESTIONI DIFENSIVE - VALUTAZIONE SINTETICA DELLE PROVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Nella motivazione della sentenza, il giudice d'appello non è tenuto a confutare singolarmente e specificamente i motivi che ripropongono tesi o questioni già dibattute in primo grado, essendo sufficiente, nel caso di conformità nelle argomentazioni della sentenza impugnata, che il suo giudizio, anche se espresso concisamente, riveli in modo chiaro ed univoco l'avvenuto valutazione di tutti gli elementi di prova raccolti in relazione alle critiche contenute nei motivi di gravame. (Conf mass n 135172; (Conf mass n 138724).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)