Sez. 2, Sentenza n. 1601 del 14/05/1976 Ud. (dep. 29/01/1977) Rv. 135172 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - QUANDO E ADEMPIUTO.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - QUANDO E ADEMPIUTO.*
La violazione dell'art 475 n 3 cod proc pen non puo essere individuata in base ad una critica frammentaria di singoli punti della motivazione isolatamente considerati, dovendosi, invece, tener conto della motivazione stessa nel suo complesso, e riconoscere adempiuto l'Obbligo del giudice di dare spiegazione della decisione adottata, quando il suo ragionamento ad essa conduce senza errore di logica e di diritto. In particolare, il giudice di appello non e tenuto a confutare singolarmente e specificamente i motivi che ripropongono tesi o questioni gia dibattute in primo grado, essendo sufficiente, nel caso di conformita nelle argomentazioni della sentenza impugnata, che il suo giudizio, anche se espresso concisamente, riveli in modo chiaro ed univoco l'avvenuta valutazione di tutti gli elementi di prova raccolti in relazione alle critiche contenute nei motivi di gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)