Sez. L, Sentenza n. 1571 del 26/01/2006 (Rv. 587037 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità di videoterminale prevista in favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti delle aziende del gas.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione, ovvero per violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 ss, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, a proposito della"indennità videoterminale", prevista dai contratti collettivi relativi alle aziende erogatrici di gas, aveva ritenuto che la stessa spettasse con carattere continuativo non soltanto ai lavoratori addetti al computer la cui postazione lavorativa era collocata stabilmente all'interno del CED, ma a tutti gli operatori che, per le loro mansioni, impiegavano stabilmente videoterminali, a prescindere dalle eventuali assenze degli stessi per malattia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)