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Sez. L, Sentenza n. 9358 del 17/05/2004 (Rv. 572921 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità di turno prevista dall'art. 56 dei c.c.n.l. del 1983 e del 1987 per i lavoratori dipendenti delle aziende private del gas.
Stato
decisa il 2004-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572921-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione, ovvero per violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 ss, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito, secondo la quale non è assoggettabile a contribuzione per il Fondo Gas l'indennità di turno prevista della contrattazione collettiva per i lavoratori dipendenti delle aziende private del gas, atteso che detta indennità non ha carattere continuativo, essendo erogata, salvo specifiche eccezioni, soltanto ai lavoratori turnisti, senza cadenza fissa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)