Sez. L, Sentenza n. 1379 del 22/02/1996 (Rv. 495965 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Predeterminazione in sede di contrattazione collettiva di modalità di esercizio del potere disciplinare ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Previsione dell'obbligo di motivare il provvedimento sanzionatorio - Differenze rispetto all'obbligo di contestazione degli addebiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Nel caso in cui, a seguito di contrattazione collettiva (o di scelta autonoma ed unilaterale del datore di lavoro) vengono predeterminate le modalità di esercizio del potere disciplinare e si sancisce espressamente l'obbligo di adeguata motivazione del provvedimento sanzionatorio, la motivazione stessa assume un contenuto ed una portata più ampi della contestazione degli addebiti imposta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, avendo la funzione di svelare l'iter logico attraverso il quale si perviene alla concreta applicazione della sanzione appropriata alla mancanza contestata e di consentire pertanto al dipendente una ponderata valutazione della possibilità di impugnare il recesso.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)