Sez. L, Sentenza n. 10113 del 28/11/1994 (Rv. 488851 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Garanzie previste dalla contrattazione collettiva, maggiori di quelle ex art. 7 st. lavoratori - Attribuzione ad una commissione di disciplina del potere di pronunciare pareri in tema di sanzioni - Ammissibilità - Deduzione della mancanza del parere preventivo della commissione - Rilevanza sull'accertamento dell'illegittimità della sanzione inflitta - Esclusione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
La contrattazione collettiva - cui l'art. 7 della legge n.300 del 1970 consente la previsione di procedure che apprestino al lavoratore garanzie maggiori di quelle contemplate dalla stessa norma - ben può demandare ad una commissione di disciplina il potere di pronunciare pareri in tema di sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento, connessi a mancanze del lavoratore; restando peraltro irrilevante, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della sanzione inflitta dal datore di lavoro, la mera deduzione della mancanza del preventivo parere di detta commissione, ove non sia dimostrata l'effettiva costituzione di tale organismo o la sua mancata costituzione per una condotta addebitabile, in tutto o in parte, al datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)