Sez. 2, Sentenza n. 3140 del 06/11/1971 (Rv. 354490 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - TRANSAZIONE - TRANSAZIONE LIMITATA ALLA SOLA QUOTA INTERNA DEL CONDEBITORE STIPULANTE - EFFETTI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - TRANSAZIONE - TRANSAZIONE LIMITATA ALLA SOLA QUOTA INTERNA DEL CONDEBITORE STIPULANTE - EFFETTI.*
Il potere esercitato ex art 1304 primo comma cod civ (transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori) attiene soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale. Pertanto nell'ipotesi di transazione limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula si e del tutto fuori della fattispecie suddetta poiche una simile convenzione, non interferendo sulle quote interne degli altri condebitori (e anzi riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta) produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri consorti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)