Sez. L, Sentenza n. 2327 del 12/05/1978 (Rv. 391729 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - TRANSAZIONE - POTERI DEL DEBITORE RIMASTO ESTRANEO ALLA TRANSAZIONE - TRANSAZIONE RIGUARDANTE IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ESECUZIONE CONCORSUALE E LA MISURA DEL PRIVILEGIO - INCIDENZA SUL VINCOLO DERIVANTE DAL RAPPORTO OBBLIGATORIO SOTTOSTANTE - ESCLUSIONE - ART 1304 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - TRANSAZIONE - POTERI DEL DEBITORE RIMASTO ESTRANEO ALLA TRANSAZIONE - TRANSAZIONE RIGUARDANTE IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ESECUZIONE CONCORSUALE E LA MISURA DEL PRIVILEGIO - INCIDENZA SUL VINCOLO DERIVANTE DAL RAPPORTO OBBLIGATORIO SOTTOSTANTE - ESCLUSIONE - ART 1304 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Il potere esercitato ex art 1304 cod civ dal debitore solidale, rimasto estraneo alla transazione, di volere approfittare di questa attiene soltanto alla transazione relativa all'intera situazione controversa e stipulata per l'intero debito solidale. Non e pertanto applicabile la richiamata disposizione quando la transazione non riguarda il vincolo derivante dal rapporto obbligatorio sottostante, ma solamente il diritto di partecipare all'esecuzione concorsuale e la misura del privilegio. (V 3140/71, mass n 354490).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)