Sez. L, Sentenza n. 9876 del 05/10/1998 (Rv. 519440 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI | Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Obbligo di garantire le "prestazioni indispensabili" - Finalità e ambito applicativo - Soggetti collettivi non partecipanti all'istituzione dei codici di autoregolamentazione ovvero non stipulanti accordi - Ricavabilità della nozione e del contenuto delle prestazioni indispensabili direttamente dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 - Necessità - Interpretazione letterale e logico - sistematica della norma citata - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie in materia di sciopero nei trasporti pubblici proclamato da un sindacato autonomo in concomitanza con una festività di rilievo locale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI
Al fine di garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della personalità di fondamentale e primaria rilevanza costituzionalmente tutelati - quali sono il diritto alla libertà di circolazione assicurato dai trasporti pubblici (specialmente per le fasce sociali più deboli), nonché gli altri diritti indicati dal legislatore nell'art. 1, comma primo, della legge n. 146 del 1990 (di attuazione della riserva di legge di cui all'art. 40 della Costituzione) - e per assicurare l'effettività dei diritti medesimi nel loro contenuto precipuo, la legge n. 146 citata pone l'obbligo di effettuare o consentire l'erogazione delle "prestazioni indispensabili" , cioè l'esecuzione dei servizi pubblici essenziali. Tale obbligo incombe su tutti i soggetti, individuali o collettivi, che attuano o semplicemente promuovono lo sciopero. Con riguardo ai soggetti collettivi esso, quindi, è posto a carico non soltanto dei soggetti che hanno provveduto ad istituire codici di autoregolamentazione sindacale ovvero a stipulare accordi con le imprese o con le amministrazioni erogatrici dei servizi, ma anche dei soggetti che non hanno inteso vincolarsi a discipline di tal genere. Qualora uno di tali ultimi soggetti collettivi proclami o aderisca allo sciopero la nozione e il contenuto delle "prestazioni indispensabili" - non essendo ricavabili dai suddetti codici o accordi - devono essere desunti dall'art. 2 della legge n. 146 in argomento. In applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, tale operazione ermeneutica va eseguita non soltanto sulla base del dato testuale della norma, ma anche tenendo conto dell'intenzione del legislatore. Ne consegue che deve considerarsi corretta l'interpretazione secondo cui vanno qualificate come indispensabili le prestazioni consistenti nell'erogazione di pubblici servizi di trasporto nei particolari periodi dell'anno in cui si manifesta la, unanimemente sentita, esigenza della collettività di fruire di quei servizi in occasione di determinate evenienze di elevata rilevanza sociale, in ambito nazionale o anche solo locale, e che generalmente implicano notevoli spostamenti sul territorio. Tra tali evenienze sono da ricomprendere, ad esempio, le festività pasquali e natalizie o le altre festività di analoga importanza in determinate località, nonché le ferie nei periodi ad esse usualmente destinati o ancora le elezioni degli organi pubblici rappresentativi. (Fattispecie in tema di sciopero esclusivamente proclamato dalla F.A.I.S.A. nella provincia di Perugia in concomitanza con la così detta "fiera dei morti", festività particolarmente sentita nella coscienza sociale collettiva locale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Preleggi art. 12, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)