Sez. L, Sentenza n. 6193 del 22/06/1998 (Rv. 516662 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI | Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Mancato raggiungimento dell'accordo fra le parti - Effetti - Intervento finale della pubblica autorità - Potere del datore di lavoro di sollecitarlo - Sussistenza - Facoltà del datore di contrastare in altro modo lo sciopero - Esclusione - Limiti - Condizioni - Emergenze gravi ed improvvise - Rilevanza quale stato di necessità discriminante della lesione oggettiva del diritto di sciopero.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI
Nel sistema delineato dalla legge 12 giugno 1990 n. 146 per i servizi pubblici essenziali, quando non sia raggiunto l'accordo fra le parti contrapposte è consentito un intervento della pubblica autorità, restando escluso che il datore di lavoro possa assumere iniziative diverse da quella consistente nel sollecitare tale intervento e volte a contrastare in altro modo - in particolare (come nella specie), mediante il ricorso a lavoratori esterni - gli effetti dell'esercizio dello sciopero, salvo il verificarsi di emergenze improvvise e gravi, in presenza delle quali, per l'astensione dal lavoro, si verrebbe a produrre un pericolo imminente per i diritti dei cittadini, potendo configurarsi in detta ipotesi uno stato di necessità tale da scriminare l'iniziativa datoriale oggettivamente lesiva del diritto di sciopero. (Nella specie è stato ritenuto che una situazione di siccità estiva che aveva determinato un consorzio di bonifica ad avvalersi di personale esterno per la conduzione degli impianti durante uno sciopero dei lavoratori non investisse carattere improvviso tale da non consentire l'attivazione della procedura di precettazione).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)