Sez. 1, Sentenza n. 596 del 24/03/1962 (Rv. 250925 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ISTANZA DI FALLIMENTO - ANNOTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RIMESSIONE DEGLI ATTI AD ALTRO TRIBUNALE - PROVVEDIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ISTANZA DI FALLIMENTO - ANNOTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RIMESSIONE DEGLI ATTI AD ALTRO TRIBUNALE - PROVVEDIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Il provvedimento del Presidente del tribunale, consistente in una annotazione in margine all'istanza di fallimento, con la quale si rimette la istanza stessa ad altro tribunale 'per Competenza territorialè, e un provvedimento di carattere amministrativo e non definitivo, preliminare ad un'eventuale pronuncia sulla Competenza territoriale da parte dell'organo funzionalmente competente, e, come tale, non e impugnabile con regolamento di Competenza che, se proposto, va dichiarato, pertanto, inammissibile. (V 4161/56, 1943/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)