Sez. 1, Sentenza n. 3171 del 14/05/1981 (Rv. 413742 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRESUPPOSTO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - PROCESSO FALLIMENTARE - TRASMISSIONE D'UFFICIO DEL FASCICOLO DAL GIUDICE DICHIARATOSI INCOMPETENTE A QUELLO INDICATO COME COMPETENTE - INIDONEITA ALLA TRANSLATIO IUDICII - CONSEGUENZE - DECISIONE AUTONOMA SULLA COMPETENZA DA PARTE DEL NUOVO GIUDICE - NECESSITA - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRESUPPOSTO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - PROCESSO FALLIMENTARE - TRASMISSIONE D'UFFICIO DEL FASCICOLO DAL GIUDICE DICHIARATOSI INCOMPETENTE A QUELLO INDICATO COME COMPETENTE - INIDONEITA ALLA TRANSLATIO IUDICII - CONSEGUENZE - DECISIONE AUTONOMA SULLA COMPETENZA DA PARTE DEL NUOVO GIUDICE - NECESSITA - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA.*
Il regolamento di Competenza di ufficio ha come presupposto indefettibile la riassunzione della causa ai sensi dell'art 50 cod proc civ dinanzi al giudice dichiarato competente, per effetto della quale soltanto si realizza la translatio iudicii e conserva piena efficacia la pronunzia di incompetenza del giudice adito per primo, e cio anche nel processo fallimentare, in cui, in particolare, tale riassunzione non puo essere surrogata dalla trasmissione di ufficio del fascicolo dal giudice dichiaratori incompetente a quello indicato come competente, che, in quanto non prevista da alcuna disposizione, e inidonea a determinare la translatio iudicii, sicche, non configurandosi conflitto di Competenza in conseguenza di essa, il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla Competenza, senza poter proporre il regolamento di ufficio, che, se richiesto, va dichiarato inammissibile. (V 1262/78, mass n 390618; (V 2167/75, mass n 375938; (V 596/62, mass n 250925).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)