Sez. 3, Sentenza n. 8919 del 17/08/1995 (Rv. 493684 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE | Contratti cessati alla data di entrata in vigore della legge n. 15 del 1987 - Disposizioni applicabili - Art. 69 legge n. 392 del 1978 - Applicabilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE
Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo cessati "de iure", anche se non ancora "de facto", alla data di entrata in vigore del D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, conv. in Legge 6 febbraio 1987 n. 15, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 69 Legge n. 392/78, nel testo sostituito dall'art. 1 D.L. cit., onde l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale deve essere corrisposta al conduttore non nella misura di ventiquattro mensilità secondo il testo vigente, bensì in quella di diciotto mensilità secondo il testo originario vigente al momento della cessazione del rapporto locativo, poiché questa rappresenta il presupposto costitutivo del diritto all'indennità, non prevedendo la nuova normativa una sua efficacia retroattiva.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)