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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 193 del 1982

Decisione
decisa il 1982-11-08, depositata il 1982-11-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:193
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15696

  • Reati militari
  • Insubordinazione
  • Trattamento sanzionatorio
  • Irragionevolezza
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 103/1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, ultima ipotesi, e 189, primo comma, c.p.m.p. (Insubordinazione), promossi con le ordinanze emesse dai tribunali militari territoriali di Torino il 16 e il 29 settembre 1981, di Verona il 23 settembre 1981, di Padova l'11 settembre 1981, di Torino l'11 dicembre 1981 e di Padova l'11 e il 25 novembre, il 18 settembre e il 18 e il 25 novembre 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 725, 726, 737 e 842 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 119, 160, 162, 219, 255 e 256 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 68, 122, 199, 227, 234 e 241 del 1982. Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.
punto 1
Ritenuto che i Tribunali militari territoriali di Torino, di Verona e di Padova hanno impugnato, con le dieci ordinanze indicate in epigrafe, gli artt. 186, ultimo comma, prima e seconda ipotesi (reati di insubordinazione con lesione lieve, o con atti violenti di gravità inferiore, contro un superiore ufficiale e contro un superiore non ufficiale), e 189, primo comma, (reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale) del codice penale militare di pace, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
punto 3
considerato che le questioni sono già state decise con la sentenza n. 103 del presente anno, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge sopra indicate.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, c.p.m.p., quest'ultimo limitatamente alla parte in cui prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale, questioni sollevate dai Tribunali militari territoriali di Torino, Verona e Padova, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe, e già decise da questa Corte con la suindicata sentenza n. 103 del 1982. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFAN0 - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze