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Sez. U, Sentenza n. 1985 del 24/02/1998 (Rv. 512985 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Sentenza del giudice ordinario dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione - Successiva proposizione del giudizio innanzi al giudice amministrativo - Proposizione da parte dell'attore, di regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512985-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La prescrizione (ex art. 41 cod. proc. civ.) secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fa riferimento solo alla pronuncia emessa dal giudice presso il quale il processo è radicato e non già a quella emessa da altro giudice precedentemente adito; sicché, dopo che il giudice ordinario abbia dichiarato con sentenza, non impugnata, il proprio difetto di giurisdizione e l'attore abbia conseguentemente adito il giudice amministrativo proponendo le stesse domande formulate innanzi al primo giudice, è non di meno proponibile dallo stesso attore il regolamento preventivo di giurisdizione, senza che sia indispensabile la contestazione della giurisdizione ad opera delle altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)