Sez. U, Ordinanza n. 9288 del 25/06/2002 (Rv. 555352 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Successiva proposizione del giudizio innanzi al giudice amministrativo - Proposizione da parte dell'attore, di regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La prescrizione (ex art. 41 cod. proc. civ.) secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fa riferimento solo alla pronuncia emessa dal giudice presso il quale il processo è radicato e non già a quella emessa da altro giudice precedentemente adito; sicché, dopo che il giudice ordinario abbia dichiarato con sentenza, non impugnata, il proprio difetto di giurisdizione e l'attore abbia conseguentemente adito il giudice amministrativo proponendo le stesse domande formulate innanzi al primo giudice, è non di meno proponibile dallo stesso attore il regolamento preventivo di giurisdizione, durante la pendenza di quest'ultimo procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)