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Sez. 2, Sentenza n. 2346 del 01/03/1995 (Rv. 490834 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Domanda risarcitoria in aggiunta o in alternativa alla riduzione del prezzo - Presupposti e funzione - Mancata esecuzione specifica della condanna alla eliminazione delle difformità o dei vizi - Domanda subordinata di attribuzione del risarcimento per equivalente - Presupposti e funzioni - Inclusione nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490834-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE

Nel contratto di appalto, il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, primo comma, cod. civ., che le difformità o i difetti siano eliminabili a spese dell'appaltare mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 cod. civ., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. Tale domanda risarcitoria non si identifica con quella diretta all'attribuzione del risarcimento per equivalente che il committente proponga in subordine alla mancata esecuzione specifica della condanna all'eliminazione delle difformità o dei vizi: la prima, infatti, che postula la colpa dell'appaltatore, è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore (come nel caso di danni a persone o a cose, o di spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente); la seconda, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore tenuto comunque alla garanzia, tende a conseguire un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della "eadem res debita", sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2931

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)