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Sez. L, Sentenza n. 3097 del 12/05/1980 (Rv. 406872 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ESECUZIONE DELLA SENTENZA ACCOMPAGNATA DA RISERVA - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (PAGAMENTO CON RISERVA DI UNA INTEGRAZIONE SALARIALE A TUTTI I DIPENDENTI E NON SOLO AGLI ATTORI VITTORIOSI SUL PUNTO).*
Stato
decisa il 1980-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406872-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ESECUZIONE DELLA SENTENZA ACCOMPAGNATA DA RISERVA - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (PAGAMENTO CON RISERVA DI UNA INTEGRAZIONE SALARIALE A TUTTI I DIPENDENTI E NON SOLO AGLI ATTORI VITTORIOSI SUL PUNTO).*

L'acquiescenza consiste non tanto nell'accettazione della sentenza, quanto in un fatto e cioe in un atteggiamento del soccombente univocamente incompatibile con la volonta di avvalersi o di persistere nei mezzi di impugnazione previsti dalla legge e non puo ragionevolmente desumersi dalla semplice esecuzione volontaria della sentenza impugnata, sia questa esecutiva di diritto ovvero di mero accertamento della pretesa. E tale comportamento del soccombente, quando sia accompagnato da riserva, deve essere valutato nella sua integrita, in quanto la riserva costituisce un elemento di esso, che assume un preciso significato al fine di determinarne l'univocita o l'equivocita, poiche la regola protestatio contra factum non operatur puo essere valida solo in relazione ai casi di acquiescenza impropria in cui e la stessa legge che ricollega ad un fatto una certa conseguenza giuridica (art 329 cod proc civ, impugnazione di un solo capo di sentenza). (fattispecie in cui la suprema Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva desunto l'acquiescenza alla decisione di primo grado, contenente il riconoscimento del diritto degli attori ad una integrazione salariale, dall'avvenuto pagamento, con riserva di ripetizione, di detta retribuzione integrativa, non limitato agli attori, ma generalizzato, per motivi di politica aziendale, a tutte le maestranze).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)