diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10250 del 20/05/2015 (Rv. 635498 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - OBBLIGO DEL TERZO | Pronuncia resa in giudizio ex art. 548 cod. proc. civ. "ratione temporis" vigente - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Appellabilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635498-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - OBBLIGO DEL TERZO

La sentenza emessa nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2013, n. 228), è impugnabile con l'appello e non con il ricorso straordinario per cassazione in quanto non assimilabile al regime di impugnabilità della sentenza emessa sulle opposizioni all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e venuto meno per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Legge 24/12/2013 num. 228 art. 1 com. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)