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Sez. 3, Sentenza n. 477 del 13/01/2009 (Rv. 606038 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE | Pignoramento di somme depositate da ente locale presso il gestore del servizio di tesoreria - Opposizione - Natura - Accertamento dell'obbligo del terzo - Esclusione - Opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi - Sussistenza - Conseguenze - Appellabilità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Necessità.
Stato
decisa il 2009-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606038-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE

Il ricorso col quale un'amministrazione comunale impugni il pignoramento degli importi depositati presso il gestore del servizio di tesoreria comunale, sul presupposto che il pignoramento ha colpito anche somme impignorabili ai sensi del testo unico sull'esecuzione forzata in danno di enti locali (art. 159 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267), non introduce un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ma può costituire un'opposizione all'esecuzione, "ex" art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., ovvero un'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che la sentenza con la quale viene definito il relativo giudizio non è appellabile, ma soltanto ricorribile per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)