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Sez. 1, Sentenza n. 100 del 13/01/1972 (Rv. 355807 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE OPPOSTA AL FINE DI CONSEGUIRE UNICAMENTE LA REIEZIONE DELLA DOMANDA DEL CURATORE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355807-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE OPPOSTA AL FINE DI CONSEGUIRE UNICAMENTE LA REIEZIONE DELLA DOMANDA DEL CURATORE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*

L'eccezione di compensazione, ove sia diretta a conseguire unicamente il rigetto della domanda proposta dal curatore del fallimento, costituisce un fattore strumentale del giudizio, quale mezzo di difesa del convenuto, e puo, pertanto, essere conosciuta dal giudice investito della controversia, senza che l'esistenza del credito opposto in compensazione debba essere accertata dal giudice fallimentare. (V 626'65).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)