Sez. L, Sentenza n. 1075 del 25/03/1976 (Rv. 379752 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - ECCEZIONE DEL DEBITORE DEL FALLIMENTO - OPPONIBILITA NEL GIUDIZIO ORDINARIO - CONDIZIONI - MERO RIGETTO DELLA DOMANDA DEL CURATORE - CREDITO IN COMPENSAZIONE - AMMISSIONE AL PASSIVO - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - ECCEZIONE DEL DEBITORE DEL FALLIMENTO - OPPONIBILITA NEL GIUDIZIO ORDINARIO - CONDIZIONI - MERO RIGETTO DELLA DOMANDA DEL CURATORE - CREDITO IN COMPENSAZIONE - AMMISSIONE AL PASSIVO - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
L'eccezione di compensazione del debitore del fallimento, quando sia fatta valere come mezzo strumentale di difesa allo scopo di conseguire il rigetto della domanda proposta dalla curatela fallimentare, puo essere conosciuta dal giudice ordinario investito della controversia, anche se il credito opposto in compensazione non sia stato ancora accertato dal giudice fallimentare, in quanto l'art 24 della legge fallimentare stabilisce una particolare Competenza per le azioni che derivano dal fallimento e non pure per le eccezioni, i cui effetti sulla Competenza non possono che desumersi dagli artt 34 e 35 cod proc civ, che contengono la disciplina delle eccezioni di compensazione, non derogata dalle norme della legge fallimentare. (Conf 1913/72, mass n 358991; (Conf 100/72, mass n 355807; (Conf 626/65; (contra 1545/75, mass n 375143; (contra 3710/71, mass n 355492; (contra 1385/71, mass nn 351650, 351649, 351648, 351647; (contra 2631/70, mass n 349037; (contra 374/67, mass n 326277; (contra 879/66, mass n 321748 (contra 2217/64; (contra 1381/63; (contra 2066/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)