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Sez. 2, Sentenza n. 1896 del 15/06/1972 (Rv. 358960 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - TITOLO DIVERSO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI*
Stato
decisa il 1972-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358960-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - TITOLO DIVERSO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI*

L'applicazione del principio secondo il quale la domanda riconvenzionale deve ritenersi ammissibile anche se essa dipenda da titolo diverso rispetto a quello dedotto a fondamento della domanda principale o dell'eccezione alla stessa, purche possa riconoscersi sussistente un certo collegamento obbiettivo, sia pure remoto, costituito da una situazione o rapporto che, comunque, sia a base delle opposte pretese ed implichi l'opportunita di un simultaneus processus, presuppone che, a seguito della proposizione della riconvenzionale, estranea ai titoli della domanda principale e dell'eccezione, non sorgano questioni attinenti alla Competenza, sia per la domanda attrice che per la riconvenzionale, del giudice adito dall'attore, presuppone cioe che resti rispettata la disposizione dell'art 36 cod proc civ, che, pur favorendo il simultaneus processus, prevede la possibilita di uno spostamento della Competenza, ed anche con riferimento alla stessa domanda principale, in conseguenza soltanto di quelle riconvenzionali per le quali e espressamente ammessa la possibilita di un tale effetto, di quelle quindi effettivamente e propriamente connesse, per titolo, con la domanda dell'attore, o dipendenti dal titolo gia dedotto dal convenuto come mezzo di eccezione. (V 3832'69 mass n 344154; 464'67 mass n 326410).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)