Sez. 3, Sentenza n. 3832 del 25/11/1969 (Rv. 344154 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - APPARTENENTI ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - APPARTENENTI ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
La domanda riconvenzionale, quando non ecceda la Competenza del giudice cui spetta decidere sulla domanda principale, e ammissibile sia che dipenda dallo stesso titolo dedotto a fondamento di quest'ultima sia che dipenda da un titolo diverso, purche, in questa ipotesi, sussista pur sempre fra le due domande un certo collegamento obbiettivo, costituito da una situazione o rapporto che sia a base delle opposte pretese, ed implichi l'opportunita di un simultaneus processus. (nella specie, in un giudizio di risarcimento proposto da un condomino per i danni subiti a seguito della sostituzione dei tubi di scarico compiuta dal proprietario dell'appartamento superiore, questi aveva chiesto, in riconvenzionale, la condanna dell'attore a concorrere pro quota alle spese relative a detta opera. La SC, ha ritenuto tale riconvenzionale ammissibile, in quanto le due domande, pur fondandosi su titoli diversi, traevano origine da uno stesso fatto, rappresentato dalla sostituzione dei tubi). (V 464-67, massima n 326410 2003-66, massima n 323890 1495-66, massima n 322973 1959-65 1747-64 1308-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)