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Sez. 3, Sentenza n. 771 del 21/03/1970 (Rv. 346067 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PROVA SCRITTA IN GENERE - FATTURA COMMERCIALE.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346067-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PROVA SCRITTA IN GENERE - FATTURA COMMERCIALE.*

Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nel procedimento ingiunzionale. Al di fuori di esso e, cioe, sia nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per se, piena prova del credito in esse indicato e non determinano neanche l'inversione dell'Onere probatorio. Pertanto, quando il debitore ne contesta l'ammontare, esse non valgono a dimostrare l'esistenza del credito e, tanto meno, la sua liquidita ed esigibilita. (Conf 1823-69 massima 340925).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)