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Sez. 3, Sentenza n. 1823 del 23/05/1969 (Rv. 340925 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - VALORE PROBATORIO - FUORI DEL PROCEDIMENTO MONITORIO - PROVA DEL CREDITO - INSUSSISTENZA - INVERSIONE DELLO ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340925-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - VALORE PROBATORIO - FUORI DEL PROCEDIMENTO MONITORIO - PROVA DEL CREDITO - INSUSSISTENZA - INVERSIONE DELLO ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*

Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in virtu dell'art.634 cod.proc.civ., hanno tale valore esclusivamente nel procedimento ingiunzionale. Al di fuori di esso, e cioe sia nel giudizio di opposizione contro il decreto ingiuntivo, sia in ogni altro giudizio di cognizione (ed anche quando si tratta di provare il fondamento di un'eccezione di compensazione) le fatture, essendo documenti formati dalla parte che se ne avvale, non costituiscono, di per se, prova piena del credito in esse indicato, e non determinano nemmeno l'inversione dell'Onere della prova. Pertanto, quando il debitore ne contesta l'ammontare, esse non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, e tanto meno la sua liquidita ed esigibilita. (V. 4042-68, massima n.337660).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)