Sez. 1, Sentenza n. 1195 del 25/02/1986 (Rv. 444676 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - CONTUMACIA DELLA PARTE CONVENUTA DAVANTI A QUEST'ULTIMO DETERMINATA DALLA VOLONTÀ DI NON ASSOGGETTARSI AL PREVIO VERSAMENTO DI UNA QUOTA DELLE SPESE PROCESSUALI - OSTACOLO ALLA DELIBAZIONE - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - CONTUMACIA DELLA PARTE CONVENUTA DAVANTI A QUEST'ULTIMO DETERMINATA DALLA VOLONTÀ DI NON ASSOGGETTARSI AL PREVIO VERSAMENTO DI UNA QUOTA DELLE SPESE PROCESSUALI - OSTACOLO ALLA DELIBAZIONE - ESCLUSIONE.*
La delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario non trova ostacolo, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, nella circostanza che la parte convenuta, regolarmente evocata in giudizio, davanti a detto tribunale, non si sia avvalsa della opera di un difensore e sia rimasta contumace, per non restare soggetta all'Onere, contemplato dal rito canonico, del preventivo versamento di una quota delle spese processuali, tenuto conto che anche l'ordinamento canonico fornisce rimedio all'eventuale impossidenza totale o parziale della parte, attraverso gli istituti del patrocinio gratuito o semigratuito, e che, pertanto, le suddette Disposizioni circa la partecipazione al giudizio non vengono a sacrificare o comprimere il diritto di difesa nei suoi connotati essenziali ed irrinunciabili. (V 7447/83, mass n 432061).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)