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Sez. 1, Sentenza n. 7447 del 16/12/1983 (Rv. 432061 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI DELLA CORTE D'APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432061-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI DELLA CORTE D'APPELLO - LIMITI.*

Nel procedimento di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico in tema di nullità del matrimonio, secondo la previsione degli artt. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847 (nel testo risultante a seguito della parziale declaratoria d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2 febbraio 1982), la Corte d'appello è chiamata a controllare, oltre alla Mancanza di Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, il rispetto dei principi sulla Competenza giurisdizionale, la regolarità della citazione, nonché della rappresentanza e della dichiarazione di contumacia, al fine di accertare se risultino rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere, alla stregua dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello stato, e non anche per riscontrare se siano state puntualmente rispettate tutte le norme canoniche, ivi comprese quelle attinenti alla ripartizione di Competenza all'interno dei vari organi della giurisdizione canonica, né per stabilire se le norme stesse diano analoghe garanzie a quelle offerte dal nostro ordinamento. Da ciò consegue, in particolare, che accertata la concreta ed adeguata possibilità delle parti di esercitare il diritto di difesa davanti al giudice ecclesiastico, resta irrilevante in Sede di delibazione (con conseguente legittimità del rifiuto di disporre l'acquisizione dei relativi Atti) ogni indagine sull'osservanza delle norme del procedimento canonico circa la nomina di un difensore d'ufficio nei confronti della parte convenuta contumace, ovvero sull'impossibilità di questa, alla stregua delle norme medesime, di prendere conoscenza degli Atti istruttori fino a quando rimanga in situazione di contumacia, tenendo conto che si tratta di questioni non interferenti sull'effettivo Esercizio del diritto di difesa, nel senso sopra specificato, essendo in facoltà della parte medesima, in base alle regole di quel procedimento, di costituirsi a mezzo di procuratore, con possibilità di ammissione al gratuito patrocinio, nonché di ottenere, con la cessazione della contumacia, la conoscenza dei suddetti Atti. (V 3024/82, mass n 420953).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)