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Sez. 1, Sentenza n. 3506 del 27/10/1986 Cc. (dep. 13/12/1986) Rv. 174595 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - CONTRAFFAZIONE O ALTERAZIONE DI BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - EMISSIONE O UTILIZZAZIONE - CONCORSO MATERIALE - SUSSISTENZA - LUOGO DI ACCERTAMENTO - NOZIONE - CONFLITTO DI COMPETENZA - FATTISPECIE DI AVVENUTO SEQUESTRO DI BOLLE PRESSO LO UTILIZZATORE.*
Stato
decisa il 1986-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174595-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - CONTRAFFAZIONE O ALTERAZIONE DI BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - EMISSIONE O UTILIZZAZIONE - CONCORSO MATERIALE - SUSSISTENZA - LUOGO DI ACCERTAMENTO - NOZIONE - CONFLITTO DI COMPETENZA - FATTISPECIE DI AVVENUTO SEQUESTRO DI BOLLE PRESSO LO UTILIZZATORE.*

Il delitto previsto dall'art. 7 d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, relativo alla formazione in tutto o in parte di bolle di accompagnamento false, nonché all'alterazione del contenuto di esse, concorre materialmente, nel caso di bolle di accompagnamento emesse successivamente al primo gennaio 1983 (data di entrata in vigore del titolo i della legge 7 agosto 1982, n. 516) con il delitto di cui al primo comma dell'art. 4 n. 1 legge 7 agosto 1982, n. 516, che punisce chiunque "al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o le imposte dirette o per ottenere o far ottenere ad altri un indebito rimborso" allega alla dichiarazione dei redditi, esibisce agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o comunque rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati. Pertanto, data l'autonomia dei due reati per la diversità dello elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato dalle indicate Disposizioni, il giudice competente per territorio deve essere individuato in funzione del luogo del rispettivo accertamento che, per quel che attiene - come nella specie, relativa a risoluzione di conflitto di Competenza - alla posizione dell'utilizzatore delle bolle di accompagnamento, coincide con il luogo dell'avvenuto sequestro di esse e non con quello, diverso, in cui abbia Sede l'emittente delle bolle materialmente false. (Conf mass n 172112).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 CORTE COST., DPR 06/10/1978 num. 627 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 2 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)