Sez. 2, Sentenza n. 2985 del 12/08/1969 (Rv. 342874 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - OBBLIGATORIETA - ASSUNZIONE DA PARTE DEL CONDOMINO DELL'OBBLIGO DI CONTRIBUIRE AL PAGAMENTO DI LAVORI CONDOMINIALI - CONFIGURABILITA NELLA PARTECIPAZIONE ALLA DELIBERAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - OBBLIGATORIETA - ASSUNZIONE DA PARTE DEL CONDOMINO DELL'OBBLIGO DI CONTRIBUIRE AL PAGAMENTO DI LAVORI CONDOMINIALI - CONFIGURABILITA NELLA PARTECIPAZIONE ALLA DELIBERAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Costituisce giudizio di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, l'accertamento del giudice di merito, secondo cui un condomino abbia assunto, nei confronti dell'amministrazione del condominio, l'obbligazione di pagare una quota dell'importo dei lavori eseguiti sul fabbricato condominiale, mediante la manifestazione di volonta con la quale ha contribuito alla formazione dell'atto plurisoggettivo costituito dalla deliberazione assembleare (nella specie, il condomino aveva sottoscritto il verbale dell'assemblea).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)