Sez. 3, Sentenza n. 2413 del 10/07/1968 (Rv. 334799 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA - DISTINZIONE TRA ATTI DI ORDINARIA O STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CRITERI - AZIONE PER IL RECUPERO DI CAPITALI NON AVENTI PARTICOLARE INCIDENZA SULL'ECONOMIA DELL'AZIENDA E INSUSCETTIBILI DI SEPARATO IMPIEGO - AUTORIZZAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA - DISTINZIONE TRA ATTI DI ORDINARIA O STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CRITERI - AZIONE PER IL RECUPERO DI CAPITALI NON AVENTI PARTICOLARE INCIDENZA SULL'ECONOMIA DELL'AZIENDA E INSUSCETTIBILI DI SEPARATO IMPIEGO - AUTORIZZAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Attesa la unitarieta funzionale dell'azienda, il carattere ordinario o straordinario dell'attivita di amministrazione va considerato in riferimento non gia ad ogni singolo atto, bensi al complesso della gestione, di cui l'amministratore e tenuto ad assicurare il normale andamento. La distinzione degli Atti di amministrazione in ordinari e straordinari va considerata, agli effetti del controllo preventivo, con un criterio meno rigido e con una finalita ben diversa, la quale va oltre il risultato di una determinata operazione ed e strumentale rispetto all'attivita commerciale complessiva. Pertanto, possono ricondursi nell'ambito dell'ordinaria amministrazione anche taluni Atti dispositivi, diversi dalla utilizzazione del reddito patrimoniale e non e necessaria la preventiva autorizzazione del giudice tutelare perche la madre esercente la patria potesta sul figlio minore, autorizzata all'Esercizio dell'impresa commerciale, possa instaurare un giudizio per il recupero di capitali che non abbiano particolare incidenza sull'economia dell'azienda e non siano suscettibili di separato reimpiego, ma siano destinati esclusivamente all'ordinaria gestione di essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)